Art. 1.
(Formazione universitaria).

      1. L'esercizio della medicina legale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
      2. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 ha durata quadriennale e comprende lo svolgimento di attività pratica di consulenza peritale per un periodo non inferiore a un anno presso un medico esercente la medicina legale da almeno dieci anni, anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale. In caso di conseguimento della specializzazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività medico-legale nello Stato italiano è subordinato allo svolgimento di attività pratica anche di consulenza per un periodo non inferiore a un anno nei termini indicati dal primo periodo del presente comma.
      3. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le università, nel rispetto delle norme del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dalle facoltà di medicina e chirurgia con il contributo didattico, non necessariamente esaustivo, delle facoltà di giurisprudenza e psicologia.
      4. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1, alle condizioni contemplate dal comma 2.

 

Pag. 3